A.L.G.A.
Amici del Liceo Galilei - San Donà di Piave
Statuto dell'Associazione.
Articolo 1 – Costituzione, durata, denominazione e sede.
Fra gli ex alunni e il personale del liceo scientifico Galileo Galilei di San Donà di Piave, viene costituita una associazione denominata “AMICI DEL LICEO GALILEI”, con sede presso lo stesso istituto in Via Perugia n. 8 a San Donà di Piave e durata illimitata.
Articolo 2 – propositi e scopi
L’Associazione è apolitica e apartitica e senza fini di lucro ed ha per scopo principale il mantenimento ed il consolidamento dei rapporti tra i diplomati della scuola e l’ex personale, il mantenimento dei rapporti con la medesima dopo il termine dei corsi scolastici o dell’impiego, al fine di contribuire a realizzare un proficuo scambio di esperienze fra il mondo del lavoro e la scuola.
A tal fine l’Associazione si prefigge in particolare di:
1) Promuovere incontri, tavole rotonde, conferenze fra membri dell’Associazione, studiosi di discipline attinenti al corso di studi, Associazioni di Categoria, Ordini Professionali; favorire ogni forma di attività rilevante sotto il profilo culturale, scientifico, artistico, sportivo, turistico, sociale e di ogni altro genere, contribuendo a mantenere vive le basi del patrimonio di studi, di educazione e di cultura che l’Istituto ha loro trasmesso.
2) Adoperarsi per ricercare le risorse per finanziare iniziative e/o interventi aventi scopo culturale promossi dall’ Associazione e/o dalla Scuola.
3) Realizzare strumenti di comunicazione tra i Soci dell’Associazione (sito internet, notiziario, ecc.) in modo tale che tutti possano essere facilmente raggiunti dalle informazioni sulle iniziative e progetti utili al raggiungimento degli scopi anzidetti.
L’Associazione si relazionerà con il Consiglio d’Istituto e con la Dirigenza per quanto di loro competenza al fine di offrire agli aderenti iniziative di promozione, miglioramento e aggiornamento di carattere culturale, scientifico e sociale, anche attraverso la possibilità di utilizzare le risorse ambientali e tecnico-scientifiche dell’Istituto.
A tal fine è consentita agli associati la possibilità di:
a) recarsi presso l’Istituto per consultare ogni pubblicazione o raccolta di cui la scuola disponga;
b) organizzare corsi di approfondimento e perfezionamento per particolari argomenti di interesse culturale generale, scientifico o tecnico-operativo, concordandone le modalità con la scuola e definendo le condizioni attuative;
c) partecipare alle visite di istruzione dell’anno terminale utilizzando l’organizzazione interna a ciò predisposta;
d) ricevere le pubblicazioni interne dell’Istituto e gli avvisi per iniziative di particolare interesse che si tengono presso di esso, organizzate direttamente dalla scuola o da enti o associazioni che utilizzano ambienti dell’Istituto.
L’Associazione si propone, inoltre di:
1)consentire lo scambio di vedute attraverso momenti di socializzazione sulle esperienze lavorative e sociali dei diplomati;
2)favorire i rapporti con gli studenti dell’Istituto nelle forme che saranno ritenute utili dagli allievi che le chiedono o dai diplomati che le offrono;
3)mantenere una aggiornata analisi delle situazioni occupazionali dei diplomati; diramare tra i possibili interessati le ricerche di personale provenienti da Aziende pubbliche e private e favorire l’inserimento universitario dei neo diplomati.
L’Associazione mantiene con l’Istituto uno stretto rapporto affinché la scuola possa godere di:
1)affiancamento nell’azione educativa, efficacia didattica e valenza professionale, fornendo suggerimenti ed indicazioni nei modi concordati con gli organi interni dell’Istituto.
2)Agevolazioni che si concretizzino in dotazioni che l’Istituto non è in grado di acquisire per propria determinazione,
3)Agevolazioni che si concretizzino nell’ammissione di studenti a stages o a visite di istruzione in aziende,
4)Incontri e conferenze di aggiornamento tecnico-scientifico e di cultura generale.
Articolo 3 – attività editoriali
L’Associazione potrà promuovere e svolgere attività editoriali inerenti lo scopo associativo.
Articolo 4 – risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a)quote e contributi degli associati;
b)contributi privati;
c)contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
Articolo 5 – associati
All’associazione può appartenere in qualità di associato qualsiasi persona che abbia conseguito il diploma di maturità presso l’Istituto, i docenti e il personale ATA che abbiano esercitato l’insegnamento o la propria attività per almeno 5 anni, e coloro che hanno ricoperto la carica di Preside per almeno 3 anni oltre a coloro che hanno rivestito la carica di Presidente del Consiglio dell’Istituto o di membro dello stesso, in questo caso per almeno 3 anni.Gli associati possono essere fondatori, sostenitori, ordinari. I fondatori sono coloro che hanno costituito l’Associazione o sono stati ammessi alla medesima entro 60 giorni dalla data della costituzione. Per acquisire la qualità di associato l’interessato dovrà farne domanda al Consiglio Direttivo, che accerta l’esistenza dei requisiti stabiliti e delibera circa l’ammissibilità. In casi speciali il Consiglio potrà altresì ammettere in qualità di associati aderenti Enti o persone che abbiano avuto particolari legami con l’Istituto o con l’ Associazione e che comunque, per l’opera da essi svolta, abbiano acquisito titoli di benemerenza verso il sodalizio. Il Consiglio potrà altresì attribuire la qualifica di associato onorario.Gli associati partecipano all’attività dell’Associazione e contribuiscono alla realizzazione delle finalità e dei programmi di lavoro. Gli associati onorari e gli associati aderenti in taluni casi, possono essere dispensati dal Consiglio Direttivo dal pagamento della quota associativa annua.L’attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli associati possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa autorizzazione e dietro esibizione di documentazione ed entro limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6 – perdita della qualifica di associato
La qualità di associato si perde per volontarie dimissioni o per esclusione; questa avviene per decisione del Consiglio Direttivo, per gravi motivi di natura morale, per mancata corresponsione della quota associativa per almeno 3 anni o per altre cause obiettivamente accertate dall’Assemblea stessa.
Articolo 7 – Quota
E’ richiesta agli associati una quota annua il cui ammontare viene determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8 – Organi
Gli organi dell’associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente. Potrà essere nominato un Revisore dei conti e/o un collegio dei probiviri.
Articolo 9 – Presidente e Vice Presidente
Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti legali l’Associazione; egli presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale. In caso di urgenza assume i poteri normalmente delegati al Consiglio Direttivo e all’Assemblea, chiedendo ratifica del proprio operato nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, sarà sostituito dal Vice Presidente.
Articolo 10 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione; ne promuove l’attività ordinaria in conformità alle decisioni dell’Assemblea, deliberando la maggioranza semplice; forma e modifica il Regolamento dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo viene convocato senza particolari formalità ogni qual volta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Articolo 11 – Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si compone di 7 (sette) membri eletti dall’Assemblea Generale.. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, un Segretario che svolga anche le funzioni di tesoriere. Il Consiglio eletto ha la facoltà di nominare per cooptazione un ulteriore membro che scadrà insieme con gli altri Consiglieri e sceglie i Probiviri.
Articolo 12 – Membri del Consiglio Direttivo
I membri del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea Generale durano in carica 3 anni; i Consiglieri scaduti sono rieleggibili. I Consiglieri che non partecipino ad almeno 3 sedute consecutive senza motivazione, potranno essere resi dimissionari dal mandato, su decisione dello stesso Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, s’intenderà dimissionario l’intero Consiglio.Il primo Consiglio Direttivo è formato da membri scelti dai soci fondatori e durerà in carica per un biennio.
Articolo 13 – Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano e normativo dell’Associazione e si compone di tutti gli associati. E’ convocata,senza particolari formalità, dal Consiglio Direttivo una volta all’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio. Ogni associato ha diritto ad un voto. Sono ammesse due deleghe per ogni associato; le deleghe possono essere conferite anche a membri del Consiglio Direttivo. Essa è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque ne sia il numero.
Articolo 14 – Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea approva il bilancio; formula proposte e determina l’attività dell’ Associazione; approva eventuali modifiche dello Statuto.
Articolo 15 – Convocazione dell’ Assemblea
La convocazione dell’Assemblea può anche essere disposta quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli associati al Presidente, con l’ indicazione dell’oggetto da deliberare. La convocazione dell’Assemblea, contenente l’indicazione circa la data, il luogo, l’ordine e l’ordine del giorno, dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma precedente; potrà pure essere convocata mediante semplice affissione dell’avviso nei locali della sede associativa o tramite web. Le deliberazione ed i rendiconti sono conservati a cura del Consiglio Direttivo a disposizione degli associati.
Articolo 16 – Revisione dei Conti
Il Revisore dei Conti, qualora istituito, ha il compito di controllare contabilmente l’Associazione; viene nominato, su proposta del Consiglio Direttivo.
Articolo 17 - Collegio dei Probiviri
Il Consiglio Direttivo può nominare, scegliendo fra gli associati, tre probiviri che durano in carica per la durata del Consiglio Direttivo. Il collegio dei probiviri è chiamato a giudicare, senza formalità di procedure ed anche del deposito del lodo, sulle questioni relative alla esclusione degli Associati e su ogni altra che possa insorgere circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto.
Articolo 18 – Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.
Articolo 19 – Fondo comune ed esercizio finanziario
Il fondo comune dell’Associazione è costituito da:
a)le quote che i membri fondatori versano in sede di costituzione dell’Associazione.
b)le quote ordinarie annuali e gli eventuali contributi straordinari degli associati.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da :
a)il fondo comune di cui al primo comma;
b)le entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
c)le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da altri enti pubblici e/o privati;
d)tutti i beni mobili che pervengono dall’Associazione a qualsiasi titolo.
L’Associazione farà fonte alle spese occorrenti per il proprio funzionamento con il proprio patrimonio. I bilanci consuntivi devono essere resi disponibili, affinché i soci possano prenderne visione e/o estrarne copia, presso la sede dell’Associazione o via web almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’Associazione. La chiusura dell’esercizio finanziario è fissato al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Articolo 20 – Utili
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. In ogni caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, o ai fini della pubblica utilità.
Articolo 21 – Regolamento associativo
Per quanto non previsto nel presente Statuto potrà essere redatto dal Consiglio Direttivo un Regolamento Associativo, nei limiti delle norme statuarie. Tale regolamento dovrà essere sottoposto all’approvazione dall’assemblea per ratifica.
Articolo 22 – Relazioni con il Liceo Scientifico S. “G. Galilei”
Entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione dell’Associazione il Presidente presenterà lo Statuto e il Verbale di costituzione al Dirigente Scolastico e al presidente del Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”, chiedendone il recepimento ufficiale e quindi il riconoscimento dell’Associazione con l’impegno della scuola a favorirne le relazioni.
Articolo 23 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme italiane vigenti in materia.

Uno sguardo al passato

L'attenzione al presente

Utilità per il futuro
Vogliamo creare un punto di aggregazione per ex alunni, ex docenti, ex collaboratori per ricordare e ritrovarsi. Non c'è futuro se non si impara dal passato.
Vogliamo proporre iniziative culturali e ludiche per creare aggregazione tra studenti e docenti.
Abbiamo la presunzione di essere un "ponte" tra il passato, il presente ed il futuro e mettere a disposizione degli studenti l'esperienza dei "vecchi" nella difficile scelta del percorso universitario